Diritto Sportivo

Il diritto sportivo disciplina l’organizzazione e il funzionamento del sistema sportivo, i rapporti tra le diverse entità coinvolte e la risoluzione delle controversie legate al mondo dello sport.
L’ordinamento sportivo, pur regolato da norme proprie stabilite da federazioni, enti di promozione e comitati olimpici, riconosciute a livello nazionale e internazionale, si coordina e interagisce con le leggi dello Stato, soprattutto per questioni legate alla giustizia ordinaria, al lavoro, alla fiscalità, alla sicurezza, ai marchi d’impresa, alla concorrenza e ai diritti multimediali.

La Nostra Esperienza

I Professionisti dello Studio hanno maturato una ultraventennale esperienza in materia di diritto sportivo in ambito stragiudiziale e giudiziale.

Aree di Attività

  • Consulenza e assistenza per la redazione di contratti di lavoro tra calciatori, atleti, allenatori, tecnici, personale sanitario e le società sportive; contratti di marketing, licensing, sponsorizzazioni, trasferimenti, per tutela dei diritti di immagine di calciatori e atleti.
  • Consulenza per tesseramento in ambito nazionale e internazionale.
  • Consulenza in materia di diritti televisivi.
  • Consulenza e assistenza per la redazione di contratti per l’acquisizione di impianti sportivi e relativi appalti; ticketing, stewarding, hospitality e sicurezza.
  • Predisposizione di modelli organizzativi per società sportive (Legge 231/2001, protezione dei minori, etc.).
  • Assistenza giudiziale avanti gli Organi della Giustizia Sportiva nazionali e internazionali (U.E.F.A., F.I.F.A. e T.A.S.), nonché avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria.
  • Assistenza giudiziale avanti la F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri); consulenza specializzata in trattative finalizzate alla compravendita di cavalli sportivi.

Evoluzione del diritto sportivo in Italia

Il diritto dello sport emerge dall’ambito esclusivamente regolamentare con la legge 23 marzo 1981 n. 91, che disciplina il lavoro sportivo professionistico e cancella il cosiddetto vincolo.

Il diritto dello sport, prima della legge appena citata, di altro in concreto non si occupava se non del diritto disciplinare, figlio minore del diritto penale: le controversie avanti giudicanti di ispirazione semi-amministrativistica, avevano quale pressoché esclusivo oggetto squalifiche, turbative dello spettacolo sportivo e determinazione di sanzioni per dichiarazioni diffamatorie del sistema o di altri tesserati.

Verso la seconda metà degli anni ’80 l’area del diritto dello sport si allarga al diritto del lavoro: calciatori e giocatori di basket di Serie A (e quelli del golf) sono lavoratori sottoposti a legislazione speciale e i contrasti con i datori di lavoro emergono gradatamente. Le controversie sono affidate a giudici arbitrali irrituali, costituiti secondo le regole dell’arbitrato amministrato: l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) prepara un elenco di suoi professionisti di fiducia e altrettanto fanno le Leghe di Serie A e B assieme e di Serie C. Inoltre, AIC e Leghe predispongono un elenco di Presidenti dei Collegi in ragione di metà per uno. All’interno di questi tre elenchi le parti in lite sono obbligate a fare la loro scelta. Flash forward: il sistema degli elenchi è oggi, e da anni, abbandonato e le parti sono libere di scegliere chi deve giudicarle. Enorme passo avanti sul piano della civiltà giuridica: agli arbitri istituzionalmente di parte si sostituiscono gli arbitri nominati dalle parti.

Le sponsorizzazioni cosiddette di maglia e quelle meno strettamente collegate alla squadra (i vari fornitori ufficiali e denominazioni simili) dall’inizio degli anni ’90 diventano usuali e con la riforma dei beni immateriali del 1992 è consentito senza più ostacoli legislativi il merchandising, che acquista notevole importanza per i bilanci delle società sportive. Più avanti nel tempo il diritto dello sport si potrebbe dire crei una voce autonoma del diritto industriale: quella dei diritti inizialmente televisivi e in seguito multimediali, disciplinati dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n.9. L’area relativa, per anni dominata dalla Rai, diviene palestra giuridica e commerciale con la nascita delle televisioni a pagamento: numerose le controversie, che si allargano all’Europa e coinvolgono l’Agcom e l’AGCM, oltre ai Tribunali ordinari.

Sul piano giuridico, dunque, entra nel diritto sportivo il diritto industriale e in particolare quello legato ai marchi d’impresa e alla concorrenza. I marchi delle società sportive, spesso dequalificati dalla giurisprudenza a meri simboli di appartenenza sportiva, acquistano di per sé valore commerciale e capacità distintiva formidabili. I diritti multimediali divengono subito la maggior fonte di ricavi delle società sportive, superando di gran lunga quelli degli stadi.

Al diritto del lavoro, al diritto industriale e al diritto antitrust e delle comunicazioni si affianca, a dar ancora più corpo al diritto dello sport, il diritto amministrativo (le controversie relative all’ammissione ai campionati, per esempio) e il diritto penale (sia per frodi nelle competizioni, sia per le pratiche del doping, per fare gli esempi più rilevanti).

Non va poi dimenticato il diritto tributario, oggi sempre più rilevante per l’area che attiene agli stipendi dei professionisti stranieri (per dirne una: il cosiddetto decreto crescita).

Conclusione ne è la multidisciplinarità del diritto sportivo, all’interno del quale si creano di necessità diverse specializzazioni: è difficile (e imprudente) che un penalista si occupi di diritto industriale o di diritto del lavoro, così come è altrettanto difficile che un civilista si trovi a proprio agio in ambiti amministrativistici o penalistici.

Nel frattempo, il diritto disciplinare, un tempo esclusiva del diritto dello sport, prosegue per la sua via, autonomo, pur se integrato da principi che provengono dal diritto penale e dal diritto civile (fondamentale in tema è la Legge 280/2003). Con regole specie procedurali in buona parte diverse, però, e dettate da regolamenti sempre più voluminosi e complessi.

(Avv. Leandro Cantamessa Arpinati)